Modifica all'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218: "Provvedimenti per l'edilizia popolare"
Art. unico
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Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218, e' sostituito con il seguente: "Per le societa' cooperative l'integrazione di cui al comma precedente e' limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195, anche se la costruzione e' gia' stata ultimata o collaudata".
Testo in vigore dal 28 luglio 1967 al 22 dicembre 2008
