Provvedimento abrogato dal d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. 127 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' autorizzato l'aumento dei limiti d'impegno, di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1965, per provvedere alla integrazione di contributi in annualita' gia' concessi per la costruzione di alloggi popolari in corso di realizzazione o gia programmati ma non ancora iniziati. Per le societa' cooperative l'integrazione di cui al comma precedente e' limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195, anche se la costruzione e' gia' stata ultimata o collaudata. Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dai commi precedenti saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino al 1999.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-03-29;218~art2 · fonte del testo