L'articolo 582 del Codice penale e' cosi' modificato: "Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dello articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa".

Testo vigente dal 6 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;24~artunico · fonte del testo