Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati militari - Mancanza alla chiamata e lesioni personali aggravate (commesse da militare) - Giurisdizione dei tribunali militari - Mancata devoluzione dei reati alla cognizione del giudice ordinario, analogamente a quanto previsto (dalla legge 8 luglio 1998, n. 230) per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento sul piano della giurisdizione, nonche' violazione del principio del giudice naturale e dei limiti costituzionali alla giurisdizione militare in tempo di pace - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 5, 151, 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230, denunciati, in riferimento agli articoli 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare, anziche' devolverlo al giudice ordinario, il reato di mancanza alla chiamata commesso da chi abbia rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio militare adducendo motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 230 del 1998 o senza addurre motivo alcuno>>; e, in riferimento al solo art. 103, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 5, 37, 223 e 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 151 dello stesso codice, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare la cognizione dei reati militari, quali la lesione personale, commessi da militari in stato di mancanza alla chiamata>>. Di analoghe questioni e' gia' stata esclusa, infatti, la fondatezza nelle sentenze n. 73 del 1998 e n. 271 del 2000, nelle quali e' stato, tra l'altro, chiarito che, con la chiamata alle armi, sorge un dovere che, essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, e' idoneo a costituire un vincolo giuridico di appartenenza ed e' quindi da giustificare l'assoggettamento alla giurisdizione militare; che, pertanto, con le disposizioni censurate il legislatore non ha ecceduto il limite posto dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, alla giurisdizione dei tribunali militari per il tempo di pace, giacche', in relazione al delitto di mancanza alla chiamata, tale giurisdizione riguarda un reato militare commesso da un appartenente alle Forze armate; che non puo' dirsi, inoltre, violato l'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiche' i militari che incorrono nel reato di mancanza alla chiamata non vengono distolti dal giudice naturale precostituito per legge, che e' per essi il tribunale militare; ne' e' infine ipotizzabile alcuna lesione dell'art. 3 Costituzione, in ragione della diversita' di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata, la quale trova, invero, giustificazione nell'esigenza, non irragionevolmente apprezzata dalla legge n. 230 del 1998, di approntare, mediante l'espansione della giurisdizione del giudice ordinario, uno statuto unitario alle manifestazioni della coscienza.
Riguarda ancheart. 5 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 151 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 14 legge 230/1998art. 263 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 37 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
Reati militari - Reati di lesione personale e di minaccia, in danno di altro militare - Richiesta di procedimento del comandante del corpo, quale condizione di procedibilità (art. 260 cod. pen. mil. pace) - Esclusione della punibilità a querela della persona offesa - Ritenuto contrasto con il principio di conformazione dell'ordinamento delle forze armate allo spirito e ai valori democratici dello stato, con il diritto di agire in giudizio del danneggiato e lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per gli omologhi reati di diritto comune - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 223, primo e secondo comma, e 229 del codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 260 del medesimo codice - nella parte in cui non prevedono che i reati di lesione personale militare e di minaccia militare commessi in danno di altro militare siano puniti anche a querela della persona offesa e non subordinati esclusivamente, quanto alla loro perseguibilità, alla richiesta del comandante di corpo - sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione. Dal momento che i reati militari sono connotati da un'offesa alla disciplina e al servizio, interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato, caratteristico della querela, appare pienamente ragionevole l'attribuzione al comandante di corpo dell'istituto della richiesta, strumento idoneo ad adeguare al caso concreto la reazione dell'ordinamento militare, e fondata la ragione delle diversità di trattamento del soggetto inserito nell'ordinamento militare rispetto alla generalità dei cittadini, potenziali persone offese da reati comuni omologhi a quelli di connotazione militare, tanto più che l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del danneggiato dal reato, per l'esistenza di validi e praticabili percorsi giudiziari alternativi nella piena disponibilità del danneggiato (l'azione risarcitoria davanti al giudice civile). - per la preminenza dell'interesse pubblico nei reati militari, sentenze nn. 449/1991 e 42/1975, ordinanza n. 229/1988; - sul potere di richiesta del comandante di corpo, sentenze nn. 436/1995 e 449/1991, ordinanze n. 410/2000, 396/1996 e 467/1995; - sulla pluralità degli strumenti di tutela per il danneggiato dal reato, sentenze nn. 396/1996, 94/1996, 532/1995 e 185/1994, ordinanze nn. 410/2000 e 224/1997; - sulla giustificatezza della diversità del trattamento del cittadino militare, le ordinanze nn. 224/1997, 336/1996, 82/1994 e 397/1997. A.G.
Riguarda ancheart. 229 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 260 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATO MILITARE - DEFINIZIONE DEL C.P.M.P. - RITENUTA UTILIZZAZIONE DI CRITERI MERAMENTE FORMALI - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE DELLA MILITARITA' ANCHE A REATI SOSTANZIALMENTE COMUNI, QUALI, IN DETERMINATI CASI, I FATTI DI INGIURIA, MINACCIA, PERCOSSE O LESIONI PERSONALI FRA MILITARI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PLURIOFFENSIVITA' DEI REATI IN ESAME - SPETTANZA AL LEGISLATORE DELLA SCELTA DEL TIPO DI ILLECITO, MILITARE O COMUNE, NEL RISPETTO DEL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA - PLURALITA' DELLE POSSIBILI SOLUZIONI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
La denuncia degli artt. 226, 229, 223 e 222 c.p.m.p., in quanto, ciascuno in combinato disposto con l'art. 37, primo comma, dello stesso codice, comporterebbero l'attribuzione del carattere della militarita', e l'attrazione alla giurisdizione militare, anche a reati sostanzialmente comuni - quali i fatti di ingiuria, o minaccia, o percosse, o lesione personale fra militari, commessi al di fuori delle condizioni in cui i comportamenti dei militari rilevano per la disciplina militare amministrativa (art. 5, terzo comma, l. n. 382 del 1978) -, ancorche' privi di interesse per l'ordinamento militare, e percio' da assegnare al giudice penale ordinario e al regime giuridico del reato comune, non si da' carico dei profili dell'offesa a quei plurimi beni giuridici insiti nei presidi penalistici impugnati. Il legislatore e' infatti libero di scegliere il "tipo" di illecito, militare o comune, purche' osservi il canone della ragionevolezza, che nella specie non e' stato violato, perche' i reati militari denunciati tutelano, oltre quelli comuni posti a protezione della persona, anche altri beni giuridici. E' del pari riservato al libero e discrezionale apprezzamento del legislatore stabilire quando questi altri interessi non ricorrano e quando per i militari debba procedersi con fattispecie comuni e tribunali ordinari, soprattutto qualora si prospettino diverse possibili soluzioni, perche' variabili in rapporto alla percezione dell'offesa. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace, in relazione, disgiuntivamente, agli artt. 226, 223, 229 e 222 dello stesso codice, sollevate alcune in relazione agli artt. 3 e 103 Cost., ed una in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.). - In ordine alla definizione di reato militare, contenuta nell'art. 37 c.p.m.p., v. S. n. 87/1980. red.: A. Greco
Riguarda ancheart. 229 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 37 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 222 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 226 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATO MILITARE - DEFINIZIONE DEL C.P.M.P. - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE DELLA MILITARITA' ANCHE A REATI SOSTANZIALMENTE COMUNI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA, NONCHE' DELLE PREVISIONI DELLA COSTITUZIONE CIRCA I REATI SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in difetto di nuove o diverse argomentazioni, in quanto, come gia' deciso dalla Corte, implicanti scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 298/1995. red.: A. Greco
Riguarda ancheart. 37 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 222 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 224 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA - IPOTESI AGGRAVATE - QUALIFICAZIONE DI TALI IPOTESI COME AUTONOME FIGURE DI REATO - CONSEGUENZE - NECESSITA' DELLA SUSSISTENZA DEL DOLO IN ORDINE ALLE PIU' GRAVI LESIONI RIPORTATE DALLA PARTE OFFESA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA IPOTESI DI LESIONI FRA PARI GRADO, NELLA QUALE LE MAGGIORI LESIONI, IN QUANTO CIRCOSTANZE AGGRAVANTI, SONO ADDEBITATE A TITOLO DI COLPA - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La caducazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 186 c.p.m.p., che configura come autonome figure di reato le ipotesi di insubordinazione con violenza da cui sia derivata lesione grave o gravissima, con conseguente applicazione nel caso delle aggravanti di cui agli artt. 223 e 224 stesso codice disciplinanti il reato di lesioni fra pari grado, condurrebbe, attraverso un'inedita combinazione di disposizioni dettate per la regolamentazione di fatti diversi (insubordinazione e lesioni fra pari grado), ad un intervento sostitutivo, risolventesi nella creazione di nuova fattispecie penale per di piu' con conseguenze sfavorevoli per l'imputato, intervento che, alla stregua del principio di legalita' dei reati e delle pene, esorbita dai poteri della Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, secondo comma, c.p.m.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Riguarda ancheart. 186 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 224 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - LESIONI PERSONALI - PROCEDIBILITA' A RICHIESTA - CONDIZIONE - MALATTIA NON SUPERIORE A GIORNI DIECI (ANZICHE' VENTI) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PEN. MIL. PACE, ARTT. 223 E 260; LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689, ART. 91. - COST., ARTT. 3, 32.
Tra la querela e la richiesta di procedimento non esiste omogeneita`, atteso che "il primo istituto e` inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 223 e 260, cod. pen. mil. di pace, e 91, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - in quanto, mentre il reato comune di lesione personale volontaria e` perseguibile a querela se comporta una malattia non superiore a venti giorni, l'analogo reato militare e` perseguibile a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni).
Riguarda ancheart. 91 legge 689/1981art. 260 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
LESIONI PERSONALI - PERSEGUIBILITA' - CONDIZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in quanto gia' decisa nel senso della manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del c.p.m.p., denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - sotto il profilo della diversa perseguibilita' prevista in ordine al reato di lesioni personali. - cfr. O.n. 229/1988.
Riguarda ancheart. 91 legge 689/1981art. 260 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)