Art. 223Lesione personale

[1]Il militare, che cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni.

[2]Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art223 · fonte su Normattiva