Modifiche al sistema penale

Art. 91 — Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale

Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 467/1988

    Questione infondata
    14 aprile 1988

    È manifestamente infondata, in quanto già decisa nel senso della manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del c.p.m.p., denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - sotto il profilo della diversa perseguibilità prevista in ordine al reato di lesioni personali. - cfr. O.n. 229/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 582 c.p. · Art. 260 c.p.

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  • Ordinanza n. 229/1988

    Questione infondata
    25 febbraio 1988

    Tra la querela e la richiesta di procedimento non esiste omogeneita`, atteso che "il primo istituto e` inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 223 e 260, cod. pen. mil. di pace, e 91, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - in quanto, mentre il reato comune di lesione personale volontaria e` perseguibile a querela se comporta una malattia non superiore a venti giorni, l'analogo reato militare e` perseguibile a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni).

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 582 c.p. · Art. 260 c.p.

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  • Ordinanza n. 302/1984

    Questione inammissibile
    28 dicembre 1984

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata dalle ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO…

    Art. 590 c.p. · Art. 92 Modifiche al sistema penale · Art. 91 Modifiche al sistema penale · Art. 91 Testo unico circolazione stradale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art91 · fonte su Normattiva