Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 1966 al 22 dicembre 2008. 45 parole tolte.
tolto: Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, e dalla legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 133, e' stabilito in lire 10 milioni.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-10-27;944~artunico · fonte del testo