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Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, e dalla legge di ratifica 23 febbraio 1952, n. 133, e' stabilito in lire 10 milioni.

Testo in vigore dal 16 novembre 1966 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1966-10-27;944~artunico · fonte del testo