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L'articolo 28 della legge 1 giugno 1961, n. 512, e' sostituito dal seguente: "La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 40° anno di eta'".

Testo in vigore dal 4 gennaio 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;873~art1 · fonte del testo