Nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di eta'".

Testo vigente dal 29 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-22;444~artunico · fonte su Normattiva