Nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di eta'".
Testo vigente dal 29 luglio 1977
