[1]La disposizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, con effetto dal 1° gennaio 1971 e' modificata come segue:

[2]I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianita' di grado od un'anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di eta' del grado rivestito prima della promozione.

Testo vigente dal 13 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-12;205~art2 · fonte su Normattiva