Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
Testo vigente dal 13 maggio 1976
