Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 10
Le norme di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57, si applicano anche agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza comunque arruolati nel Corpo stesso, dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane.
Testo vigente dal 22 ottobre 1974
