Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1966 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

A decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1967, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non costituisce elemento valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato.

Testo in vigore dal 6 giugno 1966 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-05-11;334~art2 · fonte del testo