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A decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1967, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non costituisce elemento valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato.
Testo in vigore dal 6 giugno 1966 al 9 ottobre 2010
