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La spesa autorizzata con legge 14 novembre 1962, n. 1619, per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per i servizi della programmazione economica generale, e' elevata da 150 milioni di lire a 300 milioni di lire.

Testo in vigore dal 18 aprile 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-04-02;188~art1 · fonte del testo