I contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 243, sono elevati rispettivamente da lire venti milioni a lire cinquanta milioni e da lire dieci milioni a lire trenta milioni.
Testo vigente dal 24 aprile 1968
I contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 243, sono elevati rispettivamente da lire venti milioni a lire cinquanta milioni e da lire dieci milioni a lire trenta milioni.
Testo vigente dal 24 aprile 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;455~art1 · fonte del testo