Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni. La ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' elevata dal 10 al 12,50 per cento. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".

Testo vigente dal 10 luglio 1986

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 165/1986

    Ha colpito questo articolo
    1 luglio 1986

    Oggetto delle norme contenute negli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 è l'impulso alla cooperazione per farne strumento di attuazione di programmi economici di emergenza, ma la materia "sviluppo della cooperazione" è attribuita dall'art. 4, n. 9, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige alla competenza regionale. Ne' l'impostazione della legge o i compiti affidati da essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attività in una dimensione nazionale o ultraregionale, che potrebbe legittimare l'intervento dello Stato; così come neppure nell'economia della legge, il momento creditizio si pone come oggetto qualificante, al punto da reclamare, per l'intensità degli specifici interessi tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi, perché in contrasto con l'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con gli artt. 1 e 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 472, delle norme di attuazione emanate in materia, gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige. - S. nn. 16/1956 e 356/1985.

    Art. 17 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 20 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 23 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione · Art. 3 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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