[1]L'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 765, e' sostituito dal seguente: "Sono organi dell'ente autonomo il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione e' composto di:
- a)un presidente scelto in una terna proposta dal consiglio di amministrazione dell'ente;
- b)due vice presidenti scelti in due terne proposte dal consiglio di amministrazione dell'ente;
- c)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica, uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;
- d)quattro rappresentanti degli agricoltori, quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, quattro rappresentanti dei mezzadri, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente;
- e)i presidenti dei consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;
- f)i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;
- g)i presidenti delle amministrazioni provinciali delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;
- h)un rappresentante dell'ente di sviluppo dell'Umbria;
- i)un rappresentante dell'ente di sviluppo di Toscana e Lazio;
- l)un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica della Toscana;
- m)un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria.
[2]I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. La giunta esecutiva dell'ente e' composta del presidente, dei due vice presidenti e di un consigliere per ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, eletti dal consiglio di amministrazione, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati".
Testo vigente dal 4 maggio 1968
