1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al primo comma, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro";
  • b)al secondo comma, le parole: "due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" e le parole: "cinque magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)";
  • c)al terzo comma, le parole: "tre magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c)" e le parole: "due componenti eletti dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento";
  • d)il quinto comma e' abrogato.

Testo vigente dal 29 marzo 2002

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 262/2003

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 2003

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare. Le norme denunciate violano, infatti i parametri costituzionali sull'imparzialità della giurisdizione, poiché, prevedendo un numero di componenti insufficiente a sostituire un numero più elevato di componenti incompatibili, non impediscono, nelle ipotesi di annullamento con rinvio di una decisione della Sezione disciplinare da parte delle Sezioni unite della Cassazione, che lo stesso collegio giudicante si pronunci due volte sulla medesima 'res iudicandà. A questo riguardo, in relazione al necessario bilanciamento, tra il bene della imparzialità-terzietà della giurisdizione e quello della indefettibilità della funzione disciplinare, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma va limitata alla parte in cui non prevede l'elezione, in aggiunta ai membri supplenti della Sezione disciplinare già previsti, di ulteriori componenti, in modo da consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione. - Sull’esercizio delle attribuzioni disciplinari del Consiglio superiore della magistratura, in una composizione più ristretta, v. sentenze, richiamate, n. 12/1971, n. 52/1998, n. 270/2002. - Sul carattere giurisdizionale attribuito al procedimento davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, v. sentenze, richiamate, n. 497/2000 e n. 270/2002. - Sulla non coincidenza delle caratteristiche del procedimento disciplinare rispetto a quelle del processo penale v. sentenza, citata, n. 119/1995. - Sul fondamento della atipicità del procedimento disciplinare v. sentenza, citata, n. 145/1976. - Sull’esigenza di garantire il principio di imparzialità – terzietà della giurisdizione, anche attraverso soluzioni legislative differenziate, v. sentenze, richiamate, n. 305/2002, n. 78/2002. - Sul principio della imparzialità del giudice, che impedisce a quest’ultimo di pronunziarsi due volte sulla medesima 'res iudicandà, v., citata, sentenza n. 335/2002.

    Art. 2 Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-03-28;44~art2 · fonte su Normattiva