1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al primo comma, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro";
- b)al secondo comma, le parole: "due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" e le parole: "cinque magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)";
- c)al terzo comma, le parole: "tre magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c)" e le parole: "due componenti eletti dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento";
- d)il quinto comma e' abrogato.
Testo vigente dal 29 marzo 2002
