1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione";
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria";
- c)dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato".
Testo vigente dal 29 marzo 2002
