1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: ", che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione";
  • b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria";
  • c)dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato".

Testo vigente dal 29 marzo 2002

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-03-28;44~art4 · fonte su Normattiva