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All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 4 e 7 della presente legge, valutato in lire seimila milioni per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 21 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;469~art10 · fonte del testo