Art. 6
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Quando i comuni hanno maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale, e' concesso loro un rimborso straordinario annuo corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere autorizzate fino alla estinzione dei mutui stessi. I comuni possono essere autorizzati a cedere agli istituti o agli enti finanziatori il rimborso di cui al precedente comma. In tale caso il rimborso, pari alla rata di ammortamento, e' pagato direttamente dall'erario all'istituto o ente finanziatore. In ogni caso le somme dovute dai comuni per ammortamento di mutui e pagamento di interessi ed i rimborsi dovuti dallo Stato sono iscritti fra le contabilita' speciali del bilancio comunale. L'autorizzazione per l'esecuzione delle opere e la concessione del rimborso straordinario sono rilasciate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro. Nessuna ulteriore garanzia o fidejussione puo' essere richiesta ai comuni ai fini della concessione dei mutui. La Cassa depositi e prestiti eroga con priorita' i mutui per opere in relazione alle quali e' stato emesso il decreto interministeriale. Per gli edifici costruiti, ricostruiti, sopraelevati, ampliati o restaurati con il rimborso straordinario di cui al primo comma e' riconosciuto ai comuni interessati il canone di locazione annuo di L. 1.000.
Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 21 agosto 1999
