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Sono a carico dell'amministrazione penitenziaria le spese per il mantenimento ed il trasporto dei detenuti, per il casermaggio e per ogni occorrenza degli uffici. Le case mandamentali possono essere destinate dall'amministrazione penitenziaria, in tutto o in parte, per le finalita' di cui all'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 21 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;469~art8 · fonte del testo