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L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' sostituito dai seguenti: "A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, e' concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150.000.000 per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per la parte eccedente gli importi gia' ammessi a contributo. Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire 150.000.000 e' elevato a lire 300.000.000 quando trattasi di mattatoi a servizio di piu' comuni, i quali debbono procedere, in tal caso, alla costituzione di apposito consorzio. Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera".

Testo in vigore dal 27 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1968-03-01;217~artunico · fonte del testo