A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, siano dichiarate tecnicamente idonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per i lavori pubblici, nella seguente misura:

  • 1)del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000;
  • 2)del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 350.000.000;
  • 3)del 2 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 450.000.000. Lo stesso contributo di cui al precedente n. 3) puo' essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di L. 500.000.000. Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalita' delle parti gia' costruite. Nel caso di consorzi, il contributo e' concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione e alla educazione dei fanciulli poveri, nonche' al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Province e dei Comuni, sempre che la loro utilita' sia riconosciuta ai fini della presente legge con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro. ((A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, e' concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150.000.000 per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per la parte eccedente gli importi gia' ammessi a contributo. Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire 150.000.000 e' elevato a lire 300.000.000 quando trattasi di mattatoi a servizio di piu' comuni, i quali debbono procedere, in tal caso, alla costituzione di apposito consorzio. Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera)).

Testo vigente dal 11 aprile 1968

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1954 al 11 aprile 1968. 6 parole tolte, 115 parole aggiunte.

… A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, aggiunto: mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici tolto: e aggiunto: ed ambulatori, e' concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di tolto: L. 50 aggiunto: lire 150.000.000 per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per la parte eccedente gli importi gia' ammessi a contributo. Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire 150.000.000 e' elevato a lire 300.000.000 tolto: per ciascuna, opera aggiunto: quando trattasi di mattatoi a servizio di piu' comuni, i quali debbono procedere, in tal caso, alla costituzione di apposito consorzio. Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art4 · fonte del testo