Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. 49 parole tolte.
tolto: Le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono applicabili, a tutti gli effetti, ai Comuni sedi di carceri mandamentali, per l'esecuzione di tutte le opere relative al servizio carcerario previste nelle disposizioni di cui all'art. 15, lettera e) della legge 29 novembre 1941, n. 1405.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1131~artunico · fonte del testo