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Le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono applicabili, a tutti gli effetti, ai Comuni sedi di carceri mandamentali, per l'esecuzione di tutte le opere relative al servizio carcerario previste nelle disposizioni di cui all'art. 15, lettera e) della legge 29 novembre 1941, n. 1405.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1131~artunico · fonte del testo