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All'onere annuo di lire 800.000 derivante dalla presente legge si provvedera' quanto a lire 400.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1971 e capitoli corrispondenti degli anni successivi e per le altre 400.000 lire mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1971 e capitoli corrispondenti degli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 17 novembre 1971 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-10-26;916~art2 · fonte del testo