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Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti: "Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma. Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano. Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati".

Testo in vigore dal 14 luglio 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-05;517~art1 · fonte del testo