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Per i piani regolatori generali e particolareggiati the, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di esame da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le sospensioni di cui al primo e secondo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, si applicano per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data della deliberazione di adozione. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 14 luglio 1966 al 22 dicembre 2008
