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In caso di indizione delle elezioni politiche per una data compresa tra il 1° ed il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono anticipati, ad ogni effetto, per l'anno in cui tale indizione si verifica, di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono fra la data della votazione e il 1 maggio.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;46~art1 · fonte del testo