Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1970 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

L'articolo 10 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e' sostituito dal seguente: "Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 9. Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione".

Testo in vigore dal 4 giugno 1970 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-10;316~art1 · fonte del testo