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All'onere annuo di lire 7 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si fara' fronte nell'esercizio finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 4 giugno 1970 al 9 ottobre 2010
