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All'art. 92 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'alinea "nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di maggiore generale" e' sostituito dal seguente: "nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di tenente generale;". Al quadro III,della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dalla tabella n. 1 allegata alla legge 8 marzo 1958, n. 233, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni:

  • 1)prima del grado di maggiore generale, e' inserito nella colonna 1 il grado di tenente generale. In corrispondenza di detto grado, nella colonna 4 e' aggiunta la cifra 1;
  • 2)in corrispondenza del grado di maggior generale: nella colonna 2 e' aggiunta la locuzione "a scelta"; nella colonna 4 la cifra 1 e' sostituita dalla cifra 2; nella colonna 5 e' aggiunta la locuzione "1 ogni 4 anni (b)"; nella colonna 6 e' aggiunta la parola "tutti";
  • 3)in corrispondenza del grado di colonnello: nella colonna 4 la cifra 34 e' sostituita dalla cifra 32; nella colonna 5 la locuzione "1 ogni 4 anni" e' sostituita dalla locuzione "1 ogni 2 anni (b)";
  • 4)in calce alla tabella e' aggiunta la seguente nota: "(b) salvo il disposto dell'art. 31". Alla tabella n. 10 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del ruolo servizi, nella colonna 3 e' aggiunta la frazione "1/2".

Testo in vigore dal 18 luglio 1959 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-07;479~art3 · fonte del testo