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Alla copertura dell'onere di lire 1.965.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 sara' provveduto mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 169 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 18 luglio 1959 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-07;479~art4 · fonte del testo