L'art. 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, e' cosi' modificato: "Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, che abbiano compiuto almeno quindici anni di servizio, possono fare domanda di impiego civile per i posti di grado dodicesimo nei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione di grazia e giustizia. "Coloro che sono riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione centrale di avanzamento prevista dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, acquistano titolo ad ottenere l'impiego nel limite di un terzo dei posti che si rendono vacanti nella categoria sopra indicata nel corso dell'anno solare. "La graduatoria, in base alla quale gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, saranno chiamati all'impiego, sara' formata annualmente dalla Commissione di avanzamento, per titoli e per anzianita'".

Testo vigente dal 10 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-24;597~art1 · fonte del testo