Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio, sia nella posizione di servizio permanente o continuativo che in quella di ferma volontaria o di rafferma puo', entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguire detto Impiego con l'osservanza dell'articolo 352 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art56 · fonte su Normattiva