Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni

Art. 9 — Requisiti per l'accesso degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio e dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia al ruolo del personale di sorveglianza

Il conferimento dei posti in organico, nella qualifica iniziale del ruolo del personale di sorveglianza, agli invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' subordinato, oltre che al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni all'esito favorevole di una prova attitudinale. L'attitudine e' accertata da una Commissione nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e composta dal direttore dell'Ufficio per la rieducazione dei minorenni della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, e da due tecnici.

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1494~art9 · fonte su Normattiva