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Ai fini dell'applicazione per l'anno 1969 degli articoli 1 e 2 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli e i capitani di fregata che nella graduatoria di merito per il 1969, integrata mediante valutazione di un numero di ufficiali pari alla differenza tra le aliquote indicate nei citati articoli 1 e 2 e quelle stabilite al 31 ottobre 1968, seguono i parigrado iscritti nel quadro ordinario. Le promozioni a colonnello ed a capitano di vascello da conferire nel 1969, ivi comprese quelle in aumento con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente gia' conferite.
Testo in vigore dal 18 luglio 1969 al 9 ottobre 2010
