L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivita' di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:

  • a)all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
  • b)all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
  • c)allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. 3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita' si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico. 4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".

Testo vigente dal 26 agosto 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189~art19 · fonte su Normattiva