Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
Art. 22 — Attività sportive
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente: "r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;";
- b)dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".
Testo vigente dal 26 agosto 2002
