All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1:
  • 1)dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale";
  • 2)alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute";
  • 3)la lettera d) e' abrogata;
  • b)i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: "7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore eta', autenticata dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. 8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. 9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".

Testo vigente dal 26 agosto 2002

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 368/2006

    Questione infondata
    9 novembre 2006

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) soll…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 29 cost.

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  • Ordinanza n. 464/2005

    Questione infondata
    23 dicembre 2005

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, letti alla luce dell'art. 6 della…

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 93 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 224/2005

    Questione infondata
    8 giugno 2005

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 10 Cost., dell'art. 29, comma 1, lettera c), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale consente allo straniero di chiedere il ricongiungimento per i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. L’inviolabilità del diritto all'unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori: ma il principio contenuto nell'art. 29 Cost. non ha una estensione così ampia da ricomprendere tutte le ipotesi di ricongiungimento di figli maggiorenni e genitori, in quanto nel rapporto tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine, e genitori l'unità familiare perde la caratteristica di diritto inviolabile costituzionalmente garantito, aprendosi contestualmente margini che consentono al legislatore di bilanciare “l'interesse all'affetto” con altri interessi di rilievo. Le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 286 del 1998 tutelano il diritto dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato a mantenere l'unità del suo nucleo familiare, prevedendo la possibilità del ricongiungimento familiare che, nella sussistenza delle condizioni regolate dall'art. 29, può essere chiesto in particolare per il coniuge e per i figli minori a carico; il legislatore può legittimamente porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, effettuando un «corretto bilanciamento dei valori in gioco», poiché sussiste in materia un'ampia discrezionalità legislativa limitata solo dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli, il che non è dato ravvisare nella scelta del legislatore del 2002 di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi sia una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, non avendo nemmeno altri figli nel paese di origine in grado di sostentarli: ciò vale anche per le ragioni di solidarietà familiare invocate dal rimettente, essendo anzi in tal caso ancora più ampio l’ambito di detta discrezionalità, in quanto il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, potendosi ben adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza. Il diritto al godimento della vita familiare va garantito senza condizioni a favore dei coniugi e dei nuclei familiari con figli minori, mentre negli altri casi esso può anche subire restrizioni, purché nei limiti della ragionevolezza: tale limite non è superato nella previsione normativa denunciata, ove si consideri ad esempio l'ipotesi che vi siano altri figli nel paese d'origine e siano pertanto possibili altre forme di conservazione dell'unità familiare, essendo invece quel diritto garantito dalla legge, situazioni di grave bisogno in cui versano i genitori quando non abbiano alcuna possibilità di provvedere al proprio mantenimento, e non anche negli altri casi. Neppure è invocabile l'art. 10 Cost., in quanto «esorbita dagli schemi del diritto internazionale pattizio». - Sulla garanzia della convivenza del nucleo familiare, cfr. sentenze n. 28/1995 e n. 203/1997. - La tutela del diritto dello straniero regolarmente soggiornante in Italia a mantenere l’unità del nucleo familiare nel d. d. lgs. n. 286 del 1998: ordinanza n. 232/2001. - L’art. 10 Cost. «esorbita dagli schemi del diritto internazionale pattizio»: sentenza n. 32/1999.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 10 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189~art23 · fonte su Normattiva