Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

Art. 33 — Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare

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Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, puo' denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma e' limitata ad una unita' per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilita':

  • a)le generalita' del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarita' della sua presenza in Italia;
  • b)l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' dei lavoratori occupati;
  • c)l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
  • d)l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione sono allegati:
  • a)attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
  • b)copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;
  • c)certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza e' destinato il lavoratore. Tale certificazione non e' richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la denuncia. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarita' della posizione contributiva ((previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato)). La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento. ((I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche' per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.)) Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalita' di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonche' le modalita' per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva ((previdenziale e assistenziale)) del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: ((a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non puo' essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera));
  • b)che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  • c)che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento ((che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale)), ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, e' punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2002 al 1 gennaio 2003

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 78/2005

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 2005

    Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, l’art. 33, comma 7, lett. c) della legge 30 luglio 2002, n. 189, e l’art. 1, comma 8, lett. c), del decreto – legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 c.p.p. prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza. Le norme censurate, infatti, fanno irragionevolmente derivare dalla denuncia –che è un atto che nulla prova circa la colpevolezza o la pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce – conseguenze molto gravi in danno di chi è soggetto passivo, soprattutto qualora si ipotizzino denunce non veritiere per il perseguimento di finalità egoistiche del denunciante e si abbia riguardo allo stato di indebita soggezione in cui vengono a trovarsi i lavoratori extracomunitari.

    Art. 380 c.p.p. · Art. 381 c.p.p. · Art. 33 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 218/2007

    Questione infondata
    18 giugno 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 7, lettera a) , della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui esclude automaticamente dalla legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari che siano destinatari di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Infatti, la disposizione de qua contiene, in relazione ai lavoratori domestici, una norma uguale a quella dettata per i dipendenti di imprese dall'art. 1, comma 8, lettera a) , del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, e con riferimento a quest'ultima disposizione, con la sentenza n. 206 del 2006 e l'ordinanza n. 44 del 2007, sono già state dichiarate non fondata e manifestamente infondata questioni di costituzionalità analoghe a quella oggi in esame, rispetto alle quali non sono state prospettate argomentazioni diverse rispetto a quelle già scrutinate. - V., citate, sentenza n. 206/2006 e ordinanza n. 44/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 33 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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  • Ordinanza n. 86/2006

    Questione inammissibile
    3 marzo 2006

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 1, comma 8, lettera b) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222 e dell'art. 33, comma 7, lettera b) , della legge 30 luglio 2002, n. 189. La questione risulta, infatti, sollevata muovendo da una premessa interpretativa - quella, cioè, in cui le disposizioni impugnate devono essere interpretate nel senso che alla segnalazione faccia necessariamente seguito il rifiuto di regolarizzazione - tutt'altro che pacifica in giurisprudenza e, pertanto, in base al principio, più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, per cui, in linea di massima, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali, i giudici rimettenti avrebbero dovuto non sottrarsi all'obbligo di motivare in ordine alla scelta interpretativa, finendo così con il porre alla Corte una questione puramente interpretativa. > >- Sentenza citata n. 356/1996 e ordinanza n. 147/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 · Art. 33 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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