Art. 8 — Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro
Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Testo vigente dal 26 agosto 2002
