Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 11/2009

    Ha colpito questo articolo
    23 gennaio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale perchè gli stranieri extracomunitari possano fruire della indennità di accompagnamento per inabilità. Infatti, la sentenza n. 306 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni oggi impugnate, il che comporta il venir meno dell'oggetto della questione. -V. sentenza n. 306/2008 -Sulla manifesta inammissibilità per il venir meno dell'oggetto della questione v., citate, ordinanze n. 269/2008 e n. 19/2004.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 9 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 306/2008

    Ha colpito questo articolo
    30 luglio 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurati poiché escludono dal beneficio dell'indennità di accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso della carta di soggiorno e dei requisiti reddituali previsti, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata sulla base dell'assunto che, secondo giurisprudenza costituzionale uniforme, il legislatore può intervenire sui rapporti di durata dettando norme peggiorative riguardo alle posizioni soggettive ad esse inerenti. Detta eccezione, infatti, non è sorretta da alcuna argomentazione.

    Art. 9 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 9 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

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  • Sentenza n. 324/2006

    Questione inammissibile
    6 ottobre 2006

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in quanto subordina al possesso della carta di soggiorno il riconoscimento del diritto degli stranieri alla pensione di inabilità. Premesso che al legislatore è consentito modificare il regime di un rapporto di durata, quale quello avente ad oggetto la corresponsione della pensione di inabilità, con misure che incidano negativamente - sia riguardo all' an , sia riguardo al quantum - sulla posizione del destinatario delle prestazioni, purché esse non ledano posizioni aventi fondamento costituzionale, e premesso altresì che ciò non comporta necessariamente che, ogniqualvolta sia introdotta una nuova disciplina legale di un rapporto di durata, essa necessariamente debba essere applicata ai rapporti già costituiti sulla base della previgente normativa, rappresentando il principio di irretroattività della legge un criterio generale cui uniformarsi in mancanza di deroghe, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, difetta, nella specie, una congrua motivazione nelle ordinanze di rimessione sulle ragioni per le quali la normativa censurata - che non si autoqualifica interpretativa e non contiene alcuna espressa disposizione derogatoria rispetto al principio generale di irretroattività della legge - debba essere applicata a rapporti di durata già venuti ad esistenza, e quindi non risulta presa in considerazione la possibilità di adottare una diversa interpretazione della normativa stessa, tale da sottrarla ai sollevati dubbi di legittimità costituzionale.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189~art9 · fonte su Normattiva