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La nota n. 1 della tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, e' sostituita dalla seguente: "Il numero dei posti e' ragguagliato al 5 per cento dei posti complessivi del ruolo dei segretari. Nella prima applicazione della legge i segretari principali, in possesso della prescritta anzianita', possono essere promossi, anche in soprannumero, per merito comparativo, alla qualifica di segretario capo".

Testo in vigore dal 30 novembre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1090~art1 · fonte del testo