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In corrispondenza alle promozioni in soprannumero, di cui al precedente articolo, restano vacanti, nella qualifica di segretario capo del ruolo del personale di segreteria nelle scuole medie, tanti posti quanti sono i posti conferiti in soprannumero a norma della presente legge e, comunque, per non piu' del 20 per cento dei posti della dotazione organica. I posti stessi vengono riassorbiti nel ruolo anzidetto, a mano a mano che i beneficiari cessano comunque dal servizio.
Testo in vigore dal 30 novembre 1967 al 16 dicembre 2010
