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Nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, stabilito dall'articolo 27 della legge 10 giugno 1964, n. 447, possono essere mantenute temporanee eccedenze nel limite massimo in ciascun anno dei sottufficiali raggiunti nell'anno stesso dal limite di eta' vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il numero delle eccedenze annuali e' stabilito con decreto del Ministro per la difesa. All'assorbimento delle eccedenze si fa luogo nel termine massimo di dieci anni.

Testo in vigore dal 24 aprile 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;331~art2 · fonte del testo