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All'onere di lire 45.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965 sara' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3043 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Testo in vigore dal 24 aprile 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;331~art3 · fonte del testo