Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dalla legge 9 febbraio 1963, numero 148, e' modificato come segue: "Ai sindaci dei comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:

  • 1)comuni fino a 1.000 abitanti: fino a lire 20.000;
  • 2)comuni da 1.001 a 3.000 abitanti: fino a lire 40.000;
  • 3)comuni da 3.001 a 5.000 abitanti: fino a lire 70.000;
  • 4)comuni da 5.001 a 10.000 abitanti: fino a lire 85.000;
  • 5)comuni da 10.001 a 30.000 abitanti: fino a lire 110.000;
  • 6)comuni da 30.001 a 50.000 abitanti: fino a lira 140.000;
  • 7)comuni da 50.001 a 100.000 abitanti: compresi tutti i capoluoghi di provincia: fino a lire 180.000;
  • 8)comuni da 100.001 a 250.000 abitanti: fino a lire 250.000;
  • 9)comuni da 250.001 a 500.000 abitanti: fino a lire 300.000;
  • 10)comuni con oltre 500.000 abitanti: fino a lire 350.000".

Testo vigente dal 2 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;491~art1 · fonte su Normattiva