All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse".

Testo vigente dal 12 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-12;74~art1 · fonte su Normattiva